GESTIONE FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA’
La Legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, n. 157 dell’11.02.1992, prevede all’art. 4 comma 6 che: “le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”.
In attesa dell’emanazione della nuova Legge Regionale in materia di tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma che detta le norme relative ai temi di soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione del selvatico in difficoltà, la Provincia di Alessandria riscontra ormai da diversi anni un elevato numero di richieste di intervento, accompagnato contemporaneamente da un consistente calo di personale, quest’ultimo non più in grado di soddisfare in tempi brevi ed efficaci tutte le richieste pervenute. La Provincia si attiva dunque nel ritiro e nel trasporto presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica convenzionato di Tigliole d’Asti delle sole specie di fauna selvatica particolarmente protetta, ritenute le più vulnerabili, previste dall’art.2 della Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”(ove sono elencate le specie ).
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